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13 Ott 2015

Soddisfazione di CNA-Fita: l'Agenzia delle Entrate non può più rettificare i valori delle cessioni d'azienda ed immobili sulla base delle regole dell'imposta di registro.

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L'autotrasporto in contro terzi è uno dei settori maggiormente penalizzati

 

Un risultato importante ottenuto da CNA-Fita. E' da tempo infatti ci stiamo battendo per individuare, con urgenza, una soluzione al fine di evitare che alle nostre imprese associate venissero richieste, da parte dell'Agenzia delle Entrate, al momento della cessione d'azienda, somme assolutamente esose ed immotivate. L'autotrasporto in contro terzi è uno dei settori maggiormente penalizzati da questa pratica ingiusta.

 

Sono anni infatti che la CNA si sta battendo per superare una pratica sbagliata adottata dalle sedi locali dell'Agenzia delle entrate, per rettificare i valori dichiarati nelle cessioni degli immobili e nelle cessioni d'azienda. Le sedi locali, infatti, da tempo in modo sbrigativo, per rettificare tali valori adottano le regole previste specificatamente per l'accertamento dell'Imposta di registro dovuta.

 

Nonostante la nostra effettiva e ripetuta dimostrazione che le regole stabilite per l'imposta di registro non possono essere utilizzate anche ai fini dell'accertamento di valore ai fini delle imposte sui redditi, proprio perché diversi sono i presupposti impositivi ed i criteri per stabilire il valore da sottoporre a tassazione, le sedi dell'Agenzia delle entrate continuano ad adottare questa pratica sbagliata e vessatoria per le imprese.

 

La norma contenuta nell'articolo 5, comma 3 del D.Lgs n. 147/2015, risolve alla radice questo problema, dicendo, con una norma interpretativa, quindi valida anche per il passato, che nelle ipotesi di cessione di immobili e di aziende l'esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunto solo sulla base del valore definito ai fini delle imposte di registro.

 

Il fatto che si tratti di una norma interpretativa consente la soluzione di molti contenziosi o contestazioni in essere, le quali, se bastate solo sul valore determinato ai fini delle imposte di registro, diventano illegittime.

 

 

Fonte: CNA - FITA

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